STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 5 maggio 2021
OGGETTO: Tracciabilità del pagamento delle retribuzioni.
Spettabile Azienda,
come noto, dal 1° luglio 2018 le retribuzioni devono essere pagate esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con le modalità appositamente individuate. Lo scopo è di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni e verificare che quanto corrisposto sia almeno pari ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 473/2021, affronta nuovamente il tema dell’obbligo di tracciabilità del pagamento della retribuzione, introdotto con la Legge di Bilancio 2018. Nello specifico, è stato chiesto se risulti comunque applicabile il regime sanzionatorio previsto nei casi di mancata esibizione, da parte del datore di lavoro, di documentazione attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili (sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro), anche a fronte di specifica dichiarazione, da parte del lavoratore, che confermi di non essere stato pagato in contanti. Secondo l’INL non rileva la dichiarazione del lavoratore che confermi il pagamento con mezzi tracciabili in assenza della relativa prova.
Mezzi di pagamento
A far data dal 1.07.2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- emissione di un assegno (bancario o postale) consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato;
- vaglia postale purché vi sia l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (chiarimento dell’INL);
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.
I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato
Rapporti di lavoro interessati ed esclusi
Per rapporto di lavoro si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto; ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa; ogni rapporto di lavoro originato dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della L. 3.04.2001, n. 142.
Le disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro:
û instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
û domestico di cui alla L. 2.04.1958, n. 339, comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
û derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.
Nota INL n. 473 sulla prova del pagamento tracciabile
Secondo l’INL non è possibile accordare rilevanza, ai fini dell’esclusione della responsabilità del datore di lavoro, alla dichiarazione resa dal lavoratore che confermi di essere stato pagato con gli strumenti previsti dall’art. 1, c. 910 L. 205/2017 in assenza della relativa prova ricavabile dalla tracciabilità intrinseca di tali mezzi di pagamento.
A ben vedere è proprio in ragione della precipua capacità di tali strumenti di fornire prova del loro utilizzo che il legislatore li ha imposti ai fini del pagamento delle retribuzioni.
L’osservanza dell’obbligo normativo è strettamente connesso alla effettiva tracciabilità delle operazioni di pagamento e alla loro possibile verifica da parte degli organi di vigilanza. Ciò in particolare in riferimento a quei mezzi di pagamento che - sebbene non esplicitamente consentiti dalla legge - sono stati ritenuti comunque idonei ad assolvere alla funzione antielusiva della norma, in quanto pur sempre tracciabili, come ad esempio il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente o conto di pagamento ordinario, soggetto alle dovute registrazioni e non un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.
Sussiste peraltro, in capo al datore di lavoro, un obbligo di conservazione della documentazione - in particolare delle ricevute di versamento - anche nei casi di versamenti effettuati su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, non collegata ad un IBAN (ricompresa tra gli “strumenti di pagamento elettronico”), al fine di garantire l’effettiva tracciabilità delle operazioni eseguite, anche attraverso la loro esibizione agli organi di vigilanza.
Regime sanzionatorio
Al datore di lavoro o committente che viola il nuovo obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 1.000 a € 5.000, anche a fronte di specifica dichiarazione, da parte del lavoratore, che confermi di non essere stato pagato in contanti.
La sanzione sarà determinata nella misura ridotta di cui all’art. 16, L. 689/1981 e, in caso di mancato versamento delle somme sul codice tributo 741T, l’autorità competente a ricevere il rapporto è l’Ispettorato territoriale del lavoro.
Il regime sanzionatorio è riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro, con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione; tuttavia il riferimento all’erogazione della retribuzione, che per lo più avviene a cadenza mensile, comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito. Esempi:
Violazione protratta per 3 mensilità in relazione a 1 lavoratore: Sanzione = € 1.666,66 x 3 = € 5.000.
Violazione protratta per 3 mensilità in relazione a 5 lavoratori: Sanzione = € 1.666,66 x 3 = € 5.000.
Violazione protratta per 3 mensilità in relazione a 10 lavoratori: Sanzione = € 1.666,66 x 3 = € 5.000.
Non risulta invocabile, per le ipotesi sanzionatorie in esame, l’art. 8, c. 1 della L. 689/1981 (concorso formale di illeciti), il cumulo giuridico, in quanto le condotte non sarebbero riconducibili ad una configurazione unitaria; al contempo, gli obblighi di tracciabilità e le relative sanzioni appaiono di per sé estranei alla materia previdenziale e assistenziale cosicché ad essi non risulta applicabile neanche l’istituto di cui all’art. 8, c. 2 L. 689/1981 (concorso di violazioni in materia di previdenza e assistenza).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Con i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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